PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, considerate le eccezionali situazioni di difficoltà in cui versa parte della popolazione anziana, autorizza il finanziamento, tramite il Fondo di cui all'articolo 6, di iniziative degli enti locali volte a preservare l'autonomia di vita delle persone anziane e ad agevolare il loro accesso ai servizi pubblici mediante:

          a) la realizzazione di servizi di telesoccorso e telecontrollo che garantiscano tempestivi soccorsi nei casi di difficoltà o di emergenza, eliminando i rischi connessi a una disagiata dislocazione dei servizi;

          b) la realizzazione di progetti sperimentali di ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, nei quali si privilegi la riorganizzazione non onerosa dei servizi stessi, volti ad eliminare per quanto possibile la necessità della presenza fisica degli utenti anziani negli uffici.

Art. 2.

      1. Le organizzazioni preposte alla realizzazione dei servizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, oltre a fornire garanzie di assoluta affidabilità gestionale, solidità economica e trasparenza atte ad assicurare la continuità e la qualità del servizio, devono documentare le seguenti caratteristiche di professionalità:

          a) presenza di una direzione sanitaria responsabile nell'organizzazione delle procedure della centrale di ascolto;

          b) presenza di un medico in servizio ventiquattro ore su ventiquattro presso la centrale di ascolto;

          c) dotazione di terminali periferici e di una centrale di ricezione-gestione provvista

 

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di idonea certificazione relativa ai requisiti di qualità di efficienza nonché di omologazione degli strumenti tecnologici alle norme dettate dal Ministro delle comunicazioni;

          d) presenza di personale tecnico qualificato dedicato alla costante funzionalità della centrale di ascolto e alla assistenza tecnica ai terminali periferici;

          e) terminali periferici, installati presso le abitazioni dei soggetti di cui all'articolo 1, dotati di sistema in «viva voce».

Art. 3.

      1. Le regioni, entro il 15 marzo di ciascun anno, presentano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali domanda per accedere alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6. Condizione per l'ammissibilità delle domande è la trasmissione di copia dei progetti degli enti locali che le regioni intendono finanziare in tutto o in parte e di una dettagliata relazione tecnico-economica. Nel caso di richiesta di finanziamento parziale, le regioni indicano le ulteriori risorse con le quali l'ente locale intende fare fronte alla realizzazione del progetto.
      2. Non possono essere richiesti finanziamenti per progetti che non prevedono le garanzie e le caratteristiche di cui all'articolo 2, nonché forme di controllo periodico sulla loro realizzazione e sul loro funzionamento.
      3. In deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 1, per l'anno 2007 le regioni presentano le domande entro il 31 ottobre.

Art. 4.

      1. Entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni che ne hanno fatto richiesta le risorse del Fondo di cui all'articolo 6.

 

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      2. Nel caso le domande riguardino servizi di telesoccorso e telecontrollo, il decreto di cui al comma 1 è adottato di concerto con il Ministro della salute.
      3. Hanno carattere prioritario, ai fini del finanziamento, i progetti relativi ad aree, anche subcomunali, nelle quali lo scarto tra la media nazionale e locale della popolazione anziana ultrasessantacinquenne superi il 10 per cento nonché i progetti relativi ad aree lontane dai servizi.
      4. I criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 6 tra le regioni sono individuati, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

      1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sulla condizione degli anziani nel Paese.
      2. Il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, provvede a trasmettere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali i dati necessari per la redazione della relazione, relativi alle singole regioni, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato, ciascuna per la parte di propria competenza, provvedono a trasmettere i dati in loro possesso.

Art. 6.

      1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la popolazione anziana finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Gli interventi degli enti locali finanziati tramite le risorse del Fondo possono essere realizzati, nel rispetto delle disposizioni del testo

 

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unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche mediante convenzioni con enti, società pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale.
      2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate previa presentazione da parte del soggetto interessato di fideiussione bancaria proporzionata al numero degli assistiti e comunque non inferiore a 250.000 euro.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui all'articolo 6, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.